Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ASSOINTEGRATORI
- Denominazione
1.1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta denominata: “Assointegratori” (l’Associazione).
1.2. La durata dell’Associazione è illimitata.
- Sede
2.1. La sede legale dell’Associazione è stabilita in viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma.
2.2. L’Associazione potrà mutare la sede legale in qualunque luogo della Repubblica Italiana così come stabilire sedi operative presso altri indirizzi su deliberazione del Consiglio Direttivo. L’apertura di sedi o filiali all’estero dovrà essere decisa dall’Assemblea straordinaria.
- Oggetto
3.1. L’Associazione è apartitica e apolitica, libera ed indipendente ed opera senza scopo di lucro.
3.2. L’Associazione si propone, a vantaggio degli Associati, come definiti dal seguente articolo 4, anche al singolare a seconda del contesto, come attore e interlocutore nel settore degli integratori alimentari, dei prodotti idonei alla corretta alimentazione, dei prodotti non farmaceutici (i Prodotti salutistici) idonei a sostenere e mantenere il buono stato di salute e benessere della persona (il Settore).
3.3. L’Associazione ha come scopo di:
- promuovere, tutelare e rappresentare gli interessi degli Associati nel mercato, presso i consumatori e presso le istituzioni;
- tutelare la salute e il benessere dei consumatori e accrescerne la consapevolezza e la conoscenza riguardo ai Prodotti del Settore.
3.4. In particolare, si propone di:
- promuovere la produzione e la commercializzazione dei Prodotti del Settore secondo elevati standard di qualità, anche tramite l’elaborazione e l’adozione di linee guida e regolamenti e l’adesione a protocolli elaborati anche da istituzioni e enti terzi, che gli Associati saranno tenuti ad osservare;
- promuovere l’adozione di corrette pratiche di concorrenza, a favore di un rispettoso confronto degli operatori nel mercato;
- promuovere le buone pratiche di pubblicità e promozione dei Prodotti del Settore, il corretto utilizzo di claim e dichiarazioni promozionali, rispettose della normativa e tutelanti i consumatori, veritiere e correttamente formulate;
- favorire la collaborazione tra gli Associati tra loro e tra questi ultimi ed altri operatori del Settore nell’ambito della ricerca, della produzione e della commercializzazione dei Prodotti di Settore, promuovendo la creazione di partnership industriali e commerciali;
- promuovere la consapevolezza, l’informazione e l’educazione sui Prodotti del Settore da parte dei consumatori, tramite a titolo esemplificativo e non esaustivo l’organizzazione di eventi, seminari, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione e la produzione di pubblicazioni informative; ciò al fine di garantire da parte dei consumatori la scelta consapevole e l’assunzione corretta dei Prodotti del Settore;
- collaborare con le altre associazioni del Settore e di settori affini nazionali e internazionali per la promozione e la tutela di interessi comuni e al fine di costituire un polo aggregativo che si ponga come interlocutore rilevante e riconosciuto presso il pubblico e le istituzioni;
- rappresentare gli Associati presso le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private nazionali e internazionali, promuovendo in tali sedi i loro interessi; in particolare:
- promuovere presso le istituzioni pubbliche nazionali ed europee una adeguata e armonica regolamentazione del settore, anche tramite la presentazione di proposte, studi, ricerche a supporto;
- difendere gli interessi degli Associati anche tramite la presentazione di interrogazioni, ricorsi, opposizioni nelle sedi competenti;
- raccogliere informazioni, tendenze, andamenti di mercato, realizzare studi e analisi riguardanti il mercato, i Prodotti del Settore, gli Associati e rendere disponibili le risultanze di tali ricerche e studi ai soci per il miglior sviluppo della loro attività imprenditoriale e commerciale;
- registrare marchi collettivi ed elaborare i relativi regolamenti per l’uso e l’adesione da parte dei soci;
- realizzare campagne di comunicazione ed eventi promozionali riguardanti i Prodotti del Settore e a favore dell’intera categoria degli Associati;
3.5. Per il raggiungimento delle finalità espresse, l’Associazione potrà inoltre:
- stipulare ogni opportuno atto, accordo o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- Associati
4.1. Possono richiedere l’ammissione quali Associati Ordinari, con i diritti e i doveri riportati all’articolo 6 infra le persone giuridiche che svolgono in qualsivoglia forma attività d’impresa nel Settore come sopra definito; a titolo esemplificativo e non esaustivo produttori e distributori di materie prime, terzisti, produttori e distributori di prodotti a marchio, società di consulenza, laboratori di analisi, distributori intermedi di prodotti finiti.
4.2. Sono Associati Fondatori le persone giuridiche che:
- tramite i propri legali rappresentanti, sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione e il presente statuto;
- in possesso delle caratteristiche richieste per gli Associati Ordinari, cumulativamente:
- vengono ammessi all’associazione entro il 31 dicembre 2022;
- sono in possesso dei seguenti requisiti:
- siano costituite da almeno cinque anni alla data della domanda d’ammissione;
- manifestino la volontà di adoperarsi con continuità e dedizione per il perseguimento dei fini associativi, garantendo a tal fine l’impiego di proprio personale e risorse aziendali per le attività associative.
Gli Associati Fondatori godono dei diritti e sono sottoposti ai doveri previsti per gli Associati Ordinari. Ogni riferimento agli Associati Ordinari nel presente statuto ricomprende altresì la categoria degli Associati Fondatori.
Spetta agli Associati Fondatori ogni ulteriore attribuzione loro riservata nel presente Statuto.
4.3. Possono essere nominati da parte del Consiglio Direttivo Associati Onorari le persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per particolari meriti imprenditoriali o scientifici.
- Ammissione ad Associato
5.1. L’aspirante Associato è tenuto a farne richiesta sottoscrivendo apposita domanda e presentandola al Consiglio Direttivo, dichiarando al contempo di condividere le finalità che l’Associazione persegue, di accettare il presente Statuto e di impegnarsi a osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
5.2. L’ammissione ad Associato viene decisa dal Consiglio Direttivo con delibera assunta a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso. La delibera è inappellabile.
5.3. Il rapporto associativo decorre dalla delibera di ammissione fino al 31 dicembre del primo anno d’ammissione e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo il recesso di cui all’art. 9 infra.
- Diritti e doveri
6.1. La qualifica di Associato Ordinario dà diritto:
- a partecipare alle attività dell’Associazione;
- ad esprimere il proprio voto in Assemblea degli Associati; nel caso di persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai loro legali rappresentanti o mandatari;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
6.2. Gli Associati Ordinari sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- alla partecipazione attiva alla vita dell’Associazione e alla collaborazione con l’Associazione e i suoi membri;
- al versamento della Quota Associativa annuale.
6.3. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell’Associato Ordinario alla vita associativa.
6.4. Gli Associati Fondatori sono sottoposti agli ulteriori obblighi e godono delle ulteriori prerogative loro riservati nel presente Statuto.
6.5. Gli Associati Onorari partecipano all’attività dell’Associazione.
Essi non sono soggetti al pagamento della quota annuale associativa, non hanno diritto di voto, non possono essere eletti alle cariche sociali.
- Quota Associativa
7.1. L’Associato Ordinario potrà esercitare facoltà e diritti solamente a seguito del versamento della Quota Associativa. Ove questa non sia versata entro sessanta giorni dalla delibera di ammissione o, al rinnovo annuale, entro il 28 febbraio, il Socio decade.
7.2. L’ammontare della Quota Associativa viene determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di applicazione. E’ facoltà del Consiglio Direttivo stabilire che gli Associati Fondatori siano tenuti al versamento di una Quota Associativa maggiorata.
7.3. Agli Associati Ordinari ammessi in corso d’anno è applicata una quota associativa in proporzione della porzione d’anno d’associazione rimanente.
7.4. Le Quote Associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della Quota Associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell’Associazione.
7.5. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare motivata richiesta di contributi straordinari agli Associati Ordinari. È fatto salvo il diritto di recesso degli Associati come stabilito all’art.9 infra.
- Perdita della qualifica di Associato
8.1. La qualifica di Associato Ordinario si perde per:
- recesso
- esclusione
- mancato versamento della quota associativa annuale nei termini previsti
- morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica.
8.2. Le stesse cause di perdita della qualifica di Associato Ordinario si applicano altresì Associato Onorario, fatto salvo il mancato pagamento della quota associativa annuale, cui l’Associato Onorario non è tenuto.
- Recesso
9.1. L’Associato ha facoltà di recedere dall’Associazione in ogni tempo, dandone comunicazione scritta (lettera raccomandata, pec, missiva consegnata a mano) da inviare all’Ufficio di Segreteria.
9.2. Il recesso avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno di calendario successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell’Ufficio di Segreteria.
9.3. Il recesso non comporta oneri per l’Associato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.
9.4. È esclusa la restituzione di tutta o parte della quota associativa già versata e fermo restando il diritto di credito dell’Associazione in relazione alle quote scadute ma non ancora corrisposte.
- Esclusione
10.1. L’Associato potrà essere escluso nei casi in cui:
- sia inadempiente alle obbligazioni previste dallo Statuto, dai Regolamenti, da delibere degli organi sociali legalmente assunte;
- svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- svolga attività e adotti comportamenti che possano causare danni, anche d’immagine, all’Associazione;
- operi in spregio della correttezza, della lealtà e della normativa vigente, in particolare in materia di concorrenza sleale e contraffazione;
- non versi i contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.
10.2. L’Ufficio di Segreteria, su delibera del Consiglio Direttivo, contesterà l’addebito all’Associato in forma scritta (lettera raccomandata, pec, missiva consegnata a mano) concedendo al destinatario trenta giorni di calendario per presentare deduzioni in forma scritta.
10.3. La delibera in materia del Consiglio Direttivo viene assunta a maggioranza semplice e viene comunicata agli Associati destinatari in forma scritta (lettera raccomandata, pec, missiva consegnata a mano).
10.4. Fatto salvo il caso degli Associati Onorari, il mancato pagamento della Quota Associativa nei termini previsti comporta l’automatica decadenza dell’Associato senza necessità di alcuna formalità.
- Organi
11.1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Segretario Generale
- il Tesoriere
- il Revisore contabile
- qualora nominato, il Collegio sindacale.
- Assemblea degli Associati
12.1. Fanno parte dell’Assemblea degli Associati (l’Assemblea) gli Associati Ordinari che abbiano puntualmente ed integralmente versato la Quota Associativa dell’anno di riferimento.
12.2. Le decisioni dell’Assemblea sono attuate dal Consiglio Direttivo.
12.3. L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.
12.4. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Segretario Generale su delibera del Consiglio Direttivo con comunicazione via pec o lettera raccomandata da inviarsi almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, la quale ultima dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
12.5. Anche in assenza delle formalità di convocazione, l’Assemblea si ritiene comunque correttamente costituita ove partecipino la totalità degli Associati Ordinari aventi diritto di voto e tutti i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale ove nominato, il Presidente e il Segretario Generale sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’ordine del giorno.
12.5. Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea, ordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati con diritto di voto. Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati con diritto di voto.
12.6. Ciascun Associato Ordinario ha diritto a un voto.
12.7. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, in virtù di delega scritta, due Associati
12.8. L’Assemblea è presieduta dal Segretario Generale ed in sua assenza dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
12.9. La nomina del segretario dell’adunanza è fatta dal Presidente dell’adunanza.
12.10 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’adunanza.
12.11. Gli Associati Onorari hanno diritto di assistere ai lavori dell’Assemblea e di intervenire alle discussioni; non è concesso loro diritto di voto.
- Adunanza in forma telematica
13.1. Nei limiti e criteri delle previsioni di legge, l’adunanza potrà svolgersi in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, con la possibilità per i soci di intervenire in luoghi diversi dalla sede sociale, purché adeguatamente riservati per evitare la divulgazione di discussioni o decisioni proprie dell’Associazione, o dal luogo in cui l’Assemblea è convocata, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un programma con videochiamata in simultanea su apposita piattaforma online, con strumenti idonei a garantire l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi, la loro interazione e l’espressione del diritto di voto.
13.4. Gli strumenti e la modalità di tale adunanza in forma telematica verranno comunicati a ciascun Associato a mezzo e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione.
- Assemblea ordinaria
14.1. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
14.2. Spettano all’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca del Collegio Sindacale;
- nomina e revoca del Revisore dei Conti;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione del piano economico-finanziario preventivo;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere su relazione del Consiglio Direttivo;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- approvazione di investimenti;
- approvazione delle richieste di fido o di apertura di linee di credito presso istituti di credito;
- eventuali altri temi che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’Assemblea.
14.3. Spetta agli Associati Fondatori la nomina di un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo.
14.4. L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro i 120 giorni di calendario successivi alla chiusura dell’anno finanziario per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
14.5. L’assemblea si riunisce, inoltre, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o entro trenta giorni di calendario dalla richiesta presentata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato o da almeno un quarto degli Associati.
14.6. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli Associati intervenuti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.
14.7. Le decisioni riguardanti:
- approvazione di investimenti;
- approvazione di spese superiori a 10.000,00 € (diecimila euro);
sono approvate a maggioranza degli Associati dell’Associazione.
- Assemblea straordinaria
15.1. Spettano all’Assemblea straordinaria le deliberazioni riguardanti:
- modifiche dello Statuto,
- scioglimento dell’Associazione,
- nomina dei liquidatori.
15.2. L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei voti degli Associati intervenuti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.
15.3. La decisione in merito allo scioglimento dell’Associazione è deliberata con la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei voti degli Associati.
- Composizione del Consiglio Direttivo
16.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dodici.
16.2. Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo le persone fisiche delegate a rappresentare gli Associati enti giuridici.
Metà dei consiglieri dovranno essere scelti tra le persone fisiche delegate a rappresentare gli Associati Ordinari, l’altra metà tra le persone fisiche delegate a rappresentare gli Associati Fondatori. In caso di numero dispari di membri, la maggioranza dei seggi consiliari spetterà alle persone fisiche delegate a rappresentare gli Associati Fondatori.
16.3. Nessun settore della filiera può esprimere più di due Consiglieri. Si intendono quali settori della filiera: Produttori e Distributori di materie prime, Terzisti, Produttori e distributori di prodotti a marchio, Società di consulenza, Laboratori di analisi, Distributori intermedi di prodotti finiti;
16.4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all’approvazione del rendiconto economico-finanziario del terzo anno finanziario successivo alla loro nomina e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori e possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.
16.5. Il membro del Consiglio Direttivo che rappresenta un Associato persona giuridica cessata decade dalle sue funzioni.
16.6. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo sia assente ingiustificato per tre adunanze consecutive, decade dalle sue funzioni.
16.7. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell’Assemblea immediatamente successiva.
16.8. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
16.9. Nel caso venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica convocano l’Assemblea entro venti giorni di calendario da tale evento affinché provveda all’elezione dei componenti necessari a reintegrare il Consiglio Direttivo.
- Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo
17.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale ogni volta che ne ravveda l’opportunità, ovvero su richiesta di due componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità inoltrati ai Consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. In caso d’urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni di calendario prima della data fissata per l’adunanza.
17.2. Il Consiglio Direttivo può adottare delibere anche tramite consultazione scritta. In tal caso il testo della consultazione viene inviato in forma scritta dal Segretario Generale a tutti i membri del Consiglio stesso, unitamente all’indicazione delle modalità di esercizio del voto.
17.3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, i voti dei Consiglieri che siano altresì espressione degli Associati Fondatori verranno conteggiati come doppi.
17.4. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del segretario dell’adunanza e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
- Riunione in forma telematica
18.1. Nei limiti e criteri delle previsioni di legge, la riunione del Consiglio Direttivo potrà svolgersi in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, con la possibilità per i Consiglieri di intervenire in luoghi diversi dalla sede sociale, purché adeguatamente riservati per evitare la divulgazione di discussioni o decisioni proprie dell’Associazione, o dal luogo in cui la riunione del Consiglio Direttivo è convocata, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un programma con videochiamata in simultanea su apposita piattaforma online, con strumenti idonei a garantire l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi, la loro interazione e l’espressione del diritto di voto.
18.2 Gli strumenti e la modalità di tale adunanza in forma telematica verranno comunicati a ciascun Consigliere a mezzo e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione.
- Competenze del Consiglio Direttivo
19.1. Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.
19.2. In particolare il Consiglio Direttivo:
- nomina e revoca il Presidente dell’Associazione;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redige il rendiconto economico-finanziario e il piano economico-finanziario preventivo;
- predispone gli eventuali regolamenti interni;
- determina la Quota Associativa annuale dovuta da ogni Associato;
- delibera circa l’ammissione e l’esclusione degli Associati Ordinari;
- nomina gli Associati Onorari;
- tiene il libro degli Associati;
- nomina il Tesoriere, ove ritenuto opportuno;
- nomina e revoca il Segretario Generale, determinandone funzioni, deleghe, natura e durata dell’incarico e compenso;
- muta la sede legale, istituisce sedi operative secondarie e uffici;
- nomina le eventuali commissioni di lavoro e di studio e gli eventuali comitati e ne determina indennità e rimborsi spese;
- amministra il patrimonio e le risorse dell’Associazione secondo la volontà dell’Assemblea;
- attua gli investimenti patrimoniali e procede alle spese deliberati dall’Assemblea;
- stipula accordi e collaborazioni con altre associazioni del Settore e di settori affini nazionali e internazionali;
- stipula convenzioni con enti pubblici e privati;
- nomina e revoca il rappresentante dell’Associazione nel sistema federativo europeo e nelle sedi di rappresentanza istituzionale esterna;
- Approva la stipula degli atti e dei contratti inerenti all’attività sociale, fermo restando il potere di rappresentanza dell’associazione in capo al Segretario Generale. Sono fatti salvi gli atti di ordinaria amministrazione a cui il Segretario Generale procede senza necessità di approvazione. Sono da considerare atti di ordinaria amministrazione gli atti il cui valore sia inferiore a 5.000,00 € (cinquemila euro);
- delibera sull’assunzione, sulla retribuzione e sul licenziamento dei dipendenti dell’Associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli Associati;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- richiede, su deliberazione dell’assemblea, apertura di linee di credito o altre forme di fido, negoziandone i termini e sottoscrivendo i relativi contratti;
- Approva la stipula e la risoluzione di contratti assicurativi da parte del Segretario Generale;
- Approva la stipula di contratti con istituti di credito dando mandato al Segretario generale per la negoziazione dell’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per le necessarie attività correlate;
- Approva la stipula e la risoluzione du contratti di consulenza con professionisti da parte del Segretario Generale;
- Approva la nomina di avvocati o procuratori da parte del Segretario Generale
- Presidente dell’Associazione
20.1. Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone estranee agli Associati.
20.2. Egli ha il compito di promuovere l’immagine dell’Associazione e di comunicare all’esterno le finalità dell’Associazione, tramite ogni iniziativa ritenuta opportuna in coordinamento col Consiglio Direttivo; a titolo di esempio tramite partecipazioni ad eventi pubblici, convegni, tavole rotonde, tramite il rilascio interviste e comunicati.
20.3 Partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e ha funzione consultiva verso il medesimo. Partecipa altresì all’Assemblea degli Associati senza diritto di voto.
20.3. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Segretario Generale.
20.4. In caso di dimissioni, spetta al Segretario Generale convocare il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
- Segretario Generale
21.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non associati.
Il Segretario Generale:
- convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- assicura il regolare funzionamento delle riunioni dell’Assemblea;
- controlla la corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea;
- rappresenta l’Associazione, in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali
- Sottoscrive e stipula gli atti e i contratti inerenti l’attività sociale, dietro approvazione del Consiglio Direttivo, fatti salvi gli atti di ordinaria amministrazione a cui procede senza necessità di approvazione. Sono da considerare atti di ordinaria amministrazione gli atti il cui valore sia inferiore a a 5.000,00 € (cinquemila euro).
- Rappresenta l’Associazione anche in giudizio e presso terzi, agendo e resistendo avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
21.2. Il Segretario Generale è assistito dall’Ufficio di Segreteria, a cui è affidato in particolare lo svolgimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, il supporto degli Associati in materia di adempimenti sociali amministrativi, la comunicazione agli Associati di ogni provvedimento degli organi sociali.
- Tesoriere
22.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Direttivo medesimo.
22.2. Egli:
- cura la raccolta delle Quote Associative e la loro contabilizzazione;
- adiuva il Consiglio Direttivo nella gestione del Fondo Comune;
- cura le scritture contabili dell’Associazione;
- cura la predisposizione del rendiconto economico-finanziario e del piano economico-finanziario preventivo;
- aggiorna almeno ogni trenta giorni di calendario il Consiglio Direttivo sull’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
- Revisore dei Conti
23.1. L’Assemblea ha facoltà di affidare la revisione dei conti a un Revisore dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori contabili o a un Collegio di tre Revisori dei conti di cui almeno un membro sia iscritto nel predetto Registro.
23.2. Il Revisore o il Collegio dei Revisori resta in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina. Ciascun membro è rinominabile.
23.3. Il Revisore o il Collegio dei Revisori:
- vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione;
- ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione e ne controlla la regolarità;
- esprime il parere sul rendiconto economico-finanziario e sul piano economico-finanziario preventivo;
- riferisce al Consiglio Direttivo le risultanze della propria attività;
- può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
23.4. La carica di Revisore dei Conti non è cumulabile con altre cariche associative.
- Collegio Sindacale
24.1. L’Assemblea ha facoltà di eleggere il Collegio Sindacale, nella composizione di tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non Associati. Il Collegio Sindacale rimane in carica tre anni. Ogni suo membro è rieleggibile.
24.2. Il Collegio Sindacale nomina al proprio interno il Presidente.
24.3. Il Collegio Sindacale controlla e vigila sull’amministrazione dell’associazione, sulla corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
24.4. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.
- Commissioni di studio e lavoro
25.1. Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni di studio e di lavoro i cui membri potranno essere scelti in composizione mista tra Associati e non associati.
25.2. Il Consiglio Direttivo potrà nominare, tra i membri di dette commissioni, esperti studiosi o pratici delle materie loro affidate.
25.3. Il Consiglio Direttivo determina le materie da affidare alle commissioni nominate; in particolare esse potranno occuparsi di:
- ricerca nelle materie d’interesse per l’Associazione e i suoi Associati, in ambito scientifico, tecnologico, economico, legislativo, regolamentare;
- formazione a favore degli Associati e del personale degli Associati, tramite seminari, incontri, pubblicazioni;
- informazione e aggiornamento a favore degli Associati, tramite seminari, incontri, pubblicazioni.
25.4. Potrà inoltre nominare commissioni per aree di attività o merceologiche, a cui potranno partecipare Associati o loro rappresentanti, su loro stessa richiesta, sulla base dell’interesse rappresentato.
- Fondo Comune
26.1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento, per lo svolgimento delle sue attività e il raggiungimento delle sue finalità da:
- Quote Associative degli Associati Ordinari;
- contributi straordinari degli Associati deliberati dal Consiglio Direttivo;
- proventi delle cessioni di servizi agli Associati e a terzi, comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- investimenti mobiliari ed immobiliari;
- interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- erogazioni liberali, donazioni, eredità, e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- altre somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti dall’Associazione.
26.2. Il Fondo Comune, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione.
26.3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché́ fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Gestione finanziaria
27.1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
27.2. Il Consiglio Direttivo elabora il rendiconto economico-finanziario e un piano economico-finanziario preventivo entro il 31 marzo di ogni anno.
27.3. L’Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario e un piano economico-finanziario preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.
27.4. Il Consiglio Direttivo rende disponibili agli Associati entro i quindici giorni di calendario precedenti la seduta d’Assemblea il rendiconto economico-finanziario e il piano economico-finanziario preventivo per poter essere debitamente consultati.
27.5. Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli Associati.
- Scioglimento
28.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Associati che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
28.2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
- Controversie
29.1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l’associazione, da o contro i componenti del consiglio direttivo o i titolari di cariche o funzioni in seno all’associazione, da o contro i sindaci, ove nominati, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Roma. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.